lunedì 19 ottobre 2009

A proposito di continuità didattica e scuola pubblica

Fra i tanti lutti che la scuola italiana celebra quest’anno, c’è anche quello della continuità didattica. Ci viene in mente perché tanti ne parlano, pochi sanno che è morta. Si tratta del principio per cui agli alunni, alla scuola, fa meglio cambiare pochi insegnanti e che è sicuramente un bene che un insegnante abbia un rapporto con una classe che sia il più possibile duraturo, sia per la trasmissione dei rudimenti di una disciplina, sia per la qualità dell’apprendimento, in cui i risvolti relazionali giocano un ruolo fondamentale. Eppure, in tutte le scuole la continuità è ormai una rarità, e perdere il proprio insegnante, se studenti, o le proprie classi, se docenti, nel passaggio da un anno all'altro, è esperienza più che frequente.

Se ne è accorta anche la Fondazione Agnelli che ha di recente pubblicato uno studio sulla mobilità dei docenti e dove la discontinuità didattica è definita “una delle più vistose patologie della scuola italiana”, con effetti negativi sul rendimento degli studenti. Lo studio esamina tutti i casi di trasferimento degli insegnanti, rilevando che la mobilità dei docenti è ‘la’ causa della discontinuità didattica. Si arriva ad identificare il tasso di mobilità con il tasso di discontinuità didattica d’istituto tout court. La cura per questa patologia consiste, secondo i curatori della ricerca, nell’adottare strategie per disincentivare gli insegnanti alla mobilità o meglio per incentivarli a restare all’interno di un istituto, attivando “meccanismi che favoriscano il più possibile l’incontro fra domanda e offerta d’insegnanti” (p. 8) e introducendo anche differenze salariali; il paragrafo finale dello studio ha un titolo combattivo ed eloquente: “Per la continuità didattica: cambiare i meccanismi di carriera, abolire le graduatorie”.

Ma è proprio vero che la mobilità dei docenti è la sola causa di discontinuità? Che dire allora dei casi in cui una classe perde il proprio insegnante il quale però resta nello stesso istituto ma viene assegnato ad altre classi? È quello che è successo quest’anno nella maggior parte delle scuole. Perché la continuità didattica non è minacciata soltanto dai trasferimenti ma da altre cause, molte delle quali sono l’effetto delle novità introdotte quest’anno da quell’insieme di provvedimenti che vanno sotto il nome di riforma Gelmini. Si pensi, per la scuola elementare, a quello che è successo con la scomparsa del sistema dei moduli e con l’introduzione di un maestro prevalente: se lo scorso anno una classe aveva tre insegnanti che coprivano il monte ore settimanale, quest’anno avrà un maestro prevalente per 22 ore e una serie di altri insegnanti, tra i quali non è affatto detto che ci siano quelli dell’anno precedente, per le ore restanti; la continuità didattica è di fatto interrotta e lo sarà tutti gli anni, almeno per quanto riguarda i maestri che ruotano intorno a quello prevalente. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado è invece il passaggio di tutte le cattedre a 18 ore di lezione a creare un principio costante di discontinuità. Infatti, il monte ore delle discipline varia di anno in anno secondo un quadro orario basato su criteri didattici, e non è detto che la somma delle ore di lezione svolte da un insegnante nelle varie classi sia sempre pari a 18. Se l’unico criterio valido è quello di far sì che questo conto torni, è evidente che ogni anno il criterio di assegnazione delle classi ai docenti non sarà quello della continuità ma quello dell’incastro ottimale che permetta di totalizzare le fatidiche 18 ore.

Inoltre, secondo la Fondazione Agnelli, le motivazioni della mobilità sarebbero eminentemente elettive. È introdotto, en passant, il concetto di mobilità obbligatoria, ma quest’ultimo non viene spiegato, come invece si fa per la mobilità volontaria. E’ notevole che la Fondazione Agnelli, volendo interpretare i dati in vista delle motivazioni al trasferimento eviti, prima, di scorporare dalla massa indistinta alcune delle domande: quelle “coatte” appunto. Sarebbe veramente interessante ai fini della ricerca non confondere le cause con gli effetti e non presumere che la maggior parte delle domande siano volontarie. Le motivazioni dei trasferimenti dei docenti di ruolo includono sia i casi di mobilità volontaria che quelli di mobilità indotta. Infatti, oltre ai docenti di nuova nomina, che il primo anno di ruolo sono obbligati a fare domanda di trasferimento, sono costretti a fare lo stesso, e non verso sedi ‘gradite’, ma verso le uniche disponibili, o presunte tali e senza nessuna certezza di essere soddisfatti, anche tutti quei docenti sovrannumerari, detti anche “perdenti posto”, che lo studio non nomina affatto. Né può bastare un semplice accenno alle inerzie e ai meccanismi del sistema scolastico. Quest’anno le domande indotte sono aumentate e non per scelta dei docenti ma per effetto dei provvedimenti legati al contenimento di spesa previsto nell’art. 64 della legge 133/2008: riduzione degli organici, cattedre a 18 ore, maestro prevalente, riduzione del tempo scuola, aumento del numero di alunni per classe…

La ministra Gelmini si pone nella stessa linea della ricerca della Fondazione Agnelli quando dice: “Interverrò sulla mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo con opportune limitazioni temporali e intendo dare la possibilità ai dirigenti scolastici di confermare per più anni nella stessa sede il personale non di ruolo che ha ben operato, in modo da ridurre la girandola delle cattedre. In troppi casi e per troppi anni le logiche di tutela delle garanzie del personale hanno preceduto di fatto il diritto degli studenti e le esigenze di efficienza del sistema”. Questa affermazione non appare coerente con il principio del maestro prevalente o delle 18 ore. Se da un lato alcuni insegnanti -quelli non costretti dalla mobilità coatta a cambiare scuola- potranno beneficiare di una qualche forma di continuità didattica, molti altri insegnanti ruoteranno col solo obiettivo di totalizzare le fatidiche 18 o 22 ore, con buona pace della continuità didattica.

Nella nostra esperienza quotidiana, il diritto degli studenti e il diritto dei docenti sono dalla stessa parte, dalla parte della scuola pubblica, e la discontinuità è il frutto di alcune decisioni prese proprio dalla ministra che si erge a paladina della continuità. Di fronte ai cambiamenti in corso nella scuola italiana, sentiamo l’esigenza di una riflessione che parta dalla realtà che si è determinata in questi ultimi anni, e provi a ricostruire un sistema di valori al cui centro ci sia un’idea di scuola come ‘lo’ spazio di crescita della società, esercitando una critica radicale all’idea di scuola subalterna, aziendale e nemica della cultura come quella che si sta avanzando.

Simona Luciani

Maria Cristina Zerbino

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giovedì 2 luglio 2009

La Corte Costituzionale sull' art. 64 della legge 112

La Corte Costituzionale, con sentenza depositata in cancelleria il 2 luglio 2009, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il ricorso sulla legittimità dell'art. 64, commi 1-4, era stato promosso da varie Regioni, tra le quali Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata.

N.B.
I commi dichiarati illegittimi sono: (...) (( f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. (...)

La sentenza complessiva si può leggere qui.

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Un decreto legge sana la scadenza dei Regolamenti Gelmini

La scadenza dei regolamenti della riforma Gelmini è stata salvata con decreto legge che fissa il termine utile della loro approvazione al primo passaggio (avvenuto entro la fine di maggio) in Consiglio dei Ministri.
Il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 che dispone, tra l'altro, la proroga dei termini di talune norme in scadenza, effettua all'ultimo momento il salvataggio dei regolamenti Gelmini che avrebbero dovuto essere adottati entro il 25 giugno, cioè dodici mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
Nei giorni scorsi c'era stata una polemica sul presunto non rispetto dei termini di scadenza che aveva portato anche alla presentazione di una interpellanza urgente in Parlamento.
Ora tutto è stato, se pur tardivamente, regolarizzato. All'articolo 17, comma 25, il decreto legge 78/2009 infatti recita testualmente "Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo."
Non si tratta di una proroga dei termini (peraltro ormai scaduti e non più prorogabili), bensì di una interpretazione autentica del significato di adozione del regolamento da parte del Consiglio di Ministri. L'adozione, come approvazione del regolamento, non è quella conclusiva dell'iter procedurale, bensì quella di avvio della procedura (prima lettura).
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martedì 30 giugno 2009

La scadenza della delega di cui all’art.64 della legge 133/08

di Osvaldo Roman da retescuola.net del 30-06-2009

L’art.64 della legge 133/08 al comma 4 stabilisce che :Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ………………….si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.
Il 25 giugno 2009 é scaduto il termine previsto dal suddetto articolo per “l’adozione” dei Regolamenti di delegificazione.

Al Miur si precisa che l'adozione dei regolamenti è considerata valida a condizione che sia intervenuta l'approvazione in prima lettura da parte del Consiglio dei Ministri.Il CdM non approva i Regolamenti, che com’è noto assumono la veste di DPR solo dopo la firma del Presidente della Repubblica, ma solo degli Schemi di Regolamento che dopo la prima lettura sono sottoposti ai pareri previsti e dopo la seconda alla firma del Presidente della Repubblica. L’adozione del Regolamento, sotto forma di DPR, avviene con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ad oggi nessuno dei Regolamenti di attuazione dell’articolo 64 risulta in tal senso adottato.Per quanto riguarda la non perentorietà del termine della scadenza per i Regolamenti ricordo che la delegificazione è regolata dall’articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 23 agosto 1988.Questo articolo prevede che la legge che autorizza la potestà regolamentare del Governo determini ”le norme generali regolatrici della materia” e disponga “l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari”.Tale normativa si colloca entro la previsione costituzionale di cui all’art. 76 : L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. E’ fin troppo evidente che in base a questi dispositivi, anche di ordine costituzionale, il termine ultimo fissato per la scadenza “dell’adozione” dei Regolamenti non può essere “ordinatorio” (indefinito) come pensano al MIUR, ma “perentorio” come stabilisce la Costituzione. Ciò significa che esso deve coincidere con quello della loro “entrata in vigore”. In caso contrario vi sarebbe un intervallo di tempo indefinito affidato all’amministrazione in cui le norme legislative abrogate solo con “l’entrata in vigore” conviverebbero con quelle “adottate”. Del resto se non fosse così è mai possibile immaginare un qualunque tipo di legislatore che abbia potuto concepire di lasciare all’ esecutivo la scelta dei tempi dell’entrata in vigore di una legge dalla cui attuazione dipendevano scadenze ineludibili legate all’inizio del nuovo anno scolastico? Resta quindi sul tappeto il problema delle scadenza della delega e della conseguente decadenza di tutta la normativa prodotta. Su questo tema sentiremo cosa risponderà il governo nei prossimi giorni in Parlamento in relazione all’Interpellanza urgente proposta dal PD. Leggi tutto...

domenica 28 giugno 2009

Sono ancora valide le misure di Tremonti-Gelmini?

di FLC CGIL
Il 25 giugno è passato un anno dalla pubblicazione del decreto 112 (poi diventato legge 133), che col suo famigerato articolo 64 ha dato il via a tutte le misure che abbiamo conosciuto e combattuto in questo anno scolastico. Un anno senza che però nulla di quanto è stato prodotto da questo governo sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.. Ciò nonostante azioni concrete sono state compiute da parte del Miur sul piano della determinazione degli organici, della conseguente “riorganizzazione” del lavoro scolastico, della individuazione dei soprannumerari. Sulla correttezza di tutto ciò la FLC Cgil ha sollevato più di qualche rilievo: non è un caso, infatti, che abbia prodotto ricorsi su circolari e ordinanze, quali quelle sulle iscrizioni e sugli organici, ed abbia ottenuto una qualche ragione da parte dei TAR, anche se questo non è bastato a fermare l’azione del Governo e del MIUR.
Ora che l’anno è passato, anche alla luce dei 12 mesi canonici di efficacia delle deleghe, i dubbi, i sospetti e rischi di irregolarità e di illegittimità del tutto potrebbero essere ulteriormente aumentati e nel frattempo, le scuole sono lasciate nel caos più totale. Il 13 luglio 2009 il TAR Lazio dovrà pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi proposti dalla FLC Cgil.Lo stesso Parlamento non è nelle condizioni di sapere cosa stia accadendo e 20 deputati del Partito Democratico hanno inviato una interpellanza al ministro Gelmini, proprio in merito alla regolarità e alla validità del tutto.Qualcuno che abbia un minimo di senso di responsabilità porrà fine a questa ridda di annunci scambiati per norme e di norme che non sono tali? Leggi tutto...

venerdì 26 giugno 2009

Dopo l’ok della Corte dei Conti, imminente la pubblicazione dei Regolamenti Gelmini

A quanto risulta a Tuttoscuola, sono stati definitivamente registrati dalla Corte dei Conti nei giorni scorsi i due regolamenti della riforma Gelmini, relativi al riordino del primo ciclo e alla rete scolastica.
La pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la conseguente immediata entrata in vigore è, quindi, questione di giorni.
Cadono definitivamente, pertanto, le illazioni e gli interrogativi che con aspettative favorevoli o contrarie a seconda delle posizioni, si erano susseguiti nelle ultime settimane, a causa del protrarsi dei tempi di registrazione dei due provvedimenti che erano stati adottati dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio scorso e firmati dal Capo dello Stato il 20 marzo successivo.
Secondo le informazioni assunte dal Tuttoscuola, i testi dei due regolamenti non hanno subito modifiche e usciranno nella stesura a suo tempo resa nota. Ciò non significa che le cose siano andate lisce. Probabilmente è stato necessario chiarire e documentare alla Corte dei Conti qualche passaggio normativo particolare.
Ora, però, è tutto ok e i provvedimenti sono pronti a dispiegare la loro efficacia.
Oltre a costituire, dopo le leggi 133 e 169/2008, i primi regolamenti di attuazione targati Gelmini, i due provvedimenti dovrebbero far decadere le diverse impugnative pendenti presso il Tar del Lazio, tendenti ad ottenere l'annullamento di circolari ministeriali (iscrizioni, organici, ecc.) emanate in assenza di regolamenti e, secondo i ricorrenti, prive di legittimità.
Restano tuttora in attesa di sentenza altri ricorsi presentati alla Corte Costituzionale da parte di alcune Regioni che chiedevano l'annullamento dell'articolo 64 della legge 133/2008, considerato fonte primaria dei due regolamenti di prossima pubblicazione.
tuttoscuola.com Leggi tutto...

Interpellanza urgente del PD sulla scuola

Ghizzoni, Coscia, Soro, Bachelet, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Sabina Rossa, Antonino Russo, Sarubbi, Siragusa, Mattesini, Velo e Mosca.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che: L’articolo 64 del decreto legge 25 giugno del 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, prevede una serie di interventi e misure volti all’incremento graduale di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno 2011/2012, sulla base delle istruzioni impartite dal “piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili” del sistema scolastico, elaborato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Il suddetto piano programmatico è predisposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il quarto comma del succitato articolo 64 demanda al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, di provvedere alla “puntuale attuazione” del piano programmatico con l’adozione di uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
Lo schema di piano programmatico, trasmesso al Parlamento dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 23 settembre 2008 e annunciato all’Assemblea della Camera in data 1 ottobre 2008, è stato sottoposto a parere parlamentare, espresso dalla VII Commissione in data 27 novembre 2008 e dalla V Commissione in data 26 novembre 2008. L’esito del parere della V Commissione è stato favorevole, quello della VII Commissione favorevole con 20 condizioni e osservazioni; In data 13 novembre 2008, la Conferenza unificata ha espresso parere negativo sullo schema di piano programmatico;Sulla base del suddetto piano programmatico sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri:il 27 febbraio 2009, in seconda lettura, dopo l’acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, due regolamenti rispettivamente per la “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” e per la “riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”; il 28 maggio 2009, il regolamento per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, sul quale hanno espresso parere il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata e due schemi di regolamenti recanti norme concernenti il riordino rispettivamente degli istituti tecnici e degli istituti professionali;il 12 giugno 2009, uno schema di regolamento che prevede la “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, un secondo schema di regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento e un terzo contenente norme generali per la “ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali”;Per gli schemi di regolamento riguardanti il riordino degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei non si prevede l’acquisizione di alcun parere delle Commissioni parlamentari competenti, nonostante tale eventualità fosse stata esplicitamente espressa dall’art. 13, comma 1 ter, della legge n. 40/2007 che sta alla base dello stesso provvedimento di riordino;il 25 giugno 2009 scadono i 12 mesi previsti dall’articolo 64 della legge 133/2008 per l’adozione dei regolamenti, ma ad oggi nessuno dei detti atti – anche se approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri – è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale;anche il decreto interministeriale sulla “determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2009/2010”, predisposto sulla base dei criteri previsti dai citati regolamenti per la riorganizzazione e la razionalizzazione della rete scolastica e l’utilizzo delle risorse umane, non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e pertanto non è ancora in vigore. Tuttavia, esso è stato trasmesso senza firma e numero di protocollo agli Uffici scolastici regionali con la C.M. n. 38 del 2 aprile 2009. Si rileva inoltre che per l’adozione di tale decreto interministeriale è attesa l’acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo 22 comma 2 della legge n. 448 del 2001 che prevede che “il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale”: ciononostante il previsto parere delle Commissioni parlamentari non è mai stato espresso;Nel parere n. 32 del 6 febbraio 2009 espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento adottato in ordine alla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione si afferma che il procedimento di adozione dello schema di regolamento sarebbe rispettoso di tutti i passaggi e delle regole sulla competenza, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988 e dell’articolo 64 della legge 133 del 2008, come, ad esempio, dell’adozione preventiva, da parte del Ministero dell’istruzione del Piano programmatico. Il Consiglio di Stato precisa inoltre che quello che più rileva è la conformità dello schema al Piano programmatico affermando quindi che “si realizza, così, una sequenza di fonti (legge – atto politico di indirizzo – regolamento) in cui il potere regolamentare è risultato conformato non solo alle disposizioni di legge, ma anche ad un atto intermedio, che vale a fissare le linee guida su cui l’esecutivo deve esprimersi, così riducendone la discrezionalità e valorizzandone il ruolo tecnico. Ciò è tanto più da apprezzarsi tenendo conto dell’ampio coinvolgimento degli organi istituzionali realizzato, attesa la partecipazione nell’elaborazione del piano programmatico del Ministro dell’economia e delle finanze, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti (…)”. Il Consiglio di Stato dice, inoltre: “Da un punto di vista logico, può, anzi, dirsi che la coerenza con il Piano programmatico appare uno snodo preliminare, atteso che la delega fissa le norme generali regolatrici della materia, mentre è il Piano programmatico ad indirizzare le scelte che l’esecutivo deve sviluppare. Poiché è la stessa norma di delega a stabilire che i regolamenti assicurino comunque “la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3”, si deve ritenere che il Piano assuma il rango di parametro giuridico del potere regolamentare, sì da qualificare la sua inosservanza come vizio di legittimità del regolamento”. Il parere del Consiglio di Stato è stato espresso favorevolmente con alcune indicazioni, tra le quali, anche, quella di riformulare l’articolo 2, comma 5 del suddetto schema di regolamento. La modifica suggerita, e recepita nello schema di regolamento approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2009, elimina di fatto il riferimento al “come previsto dal Piano programmatico, in data 4 settembre 2008” che era invece presente nella stesura presentata al Consiglio dei ministri, in prima lettura, in data 18 dicembre 2008;Occorre peraltro rilevare che l’art. 64 della legge 133/2008 non prevede alcun intervento sulla scuola dell’infanzia, che pertanto risulta arbitrariamente collocata nelle misure inserite nel piano programmatico e nei regolamenti che da esso discendono; Ad oggi il Piano programmatico non è stato adottato attraverso alcun atto formale e ciò è confermato anche dall’ordinanza del TAR del Lazio n. 02569/2009 del 6 giugno 2009, in cui si afferma che “manca il regolamento (…) allo stato soltanto firmato (…) e manca il Piano programmatico di interventi allo stato ancora al livello di bozza di decreto interministeriale previsto dall’articolo 64, comma 3, della menzionata legge 133 del 2008”;E’ evidente quindi che i regolamenti sino ad ora approvati, in parte già oggetto di circolari ministeriali - di cui alcune già impugnate dinanzi al tribunale amministrativo - basano la loro legittimità giuridica su un atto che ad oggi non è ufficiale e di cui, quindi, non si conosce l’esatto contenuto;E’pendente un ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale, riguardante l’articolo 64 della legge 133 del 2008, per carenza dei presupposti di necessità e urgenza per l’adozione del decreto-legge, nonché, nel merito, per il carattere di dettaglio della norma nella materia di competenza concorrente dell’istruzione, per carenza dei presupposti che consentono l’esercizio unitario a livello statale di funzioni amministrative riconducibili a materia di legislazione concorrente, per carenza di un interesse pubblico prevalente idoneo a giustificare la compromissione delle attribuzioni regionali, per l’assenza di qualsiasi forma di intesa con gli enti coinvolti e per la previsione di poteri sostitutivi al di fuori dell’ambito delimitato dalla Costituzione;Altresì, dal punto di vista didattico, tutti gli interventi citati in premessa colpiscono duramente la scuola statale e sono destinati a produrre un immediato impoverimento dell’offerta formativa e ad acuire le disuguaglianze sociali e territoriali esistenti, colpendo i soggetti e le realtà più deboli e disattendendo le istanze delle famiglie anche in merito alle richieste sul tempo scuola, come dimostrano i dati sulle domande inevase di tempo pieno e tempo a 30 ore nella scuola primaria-:
in quale forma ufficiale e quando è stato adottato il Piano programmatico previsto dall’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;quali sono i motivi che ritardano la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei regolamenti attuativi del suddetto piano programmatico già approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri;circa l’emanazione del decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2009/2010, quali siano le ragioni per le quali non si è rispettato quanto stabilito dall’articolo 22, comma 2, della legge n. 448/2001 e le cause della mancata pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;in merito agli schemi di regolamento riguardanti il riordino degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei quale sia il motivo per il quale non si attua la previsione dell’art. 13, comma 1 ter, della legge n. 40/2007 circa l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti;quali urgenti misure intende assumere il Governo per sanare una situazione di palese illegittimità giuridica degli atti fino ad ora adottati e scongiurare gli inevitabili ricorsi amministrativi, in considerazione anche del termine finale per l’adozione dei regolamenti, citati in premessa, fissato dal comma 3 dell’articolo 64 della legge 133/2008 è fissato al 25 giugno 2009;altresì, come il ministro interpellato intenda intervenire affinché le scuole possano svolgere la propria funzione educativa e d’istruzione nella piena certezza normativa e nella necessaria disponibilità di risorse finanziarie e umane in grado di consentire un’offerta formativa rispondente alle esigenze degli studenti e delle famiglie, che diversamente ne potrebbero pagare il prezzo più alto.
Ghizzoni, Coscia, Soro, Bachelet, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Sabina Rossa, Antonino Russo, Sarubbi, Siragusa, Mattesini, Velo e Mosca.
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giovedì 25 giugno 2009

Fermiamo la Gelmini

La Ministra Gelmini ha disposto pesanti tagli agli organici del personale della scuola in violazione delle sue stesse leggi. Questi provvedimenti provocheranno non solo una dequalificazione della scuola pubblica, ma migliaia di licenziamenti. Il TAR del Lazio ha riconosciuto che i provvedimenti della Gelmini sono irregolari e quindi privi di efficacia; la Gelmini continua però ad applicarli, tagliando migliaia posti nell’indifferenza generale. L’Associazione Per la Scuola della Repubblica invita i parlamentari del PD e IDV delle competenti Commissioni e rappresentanti delle Associazioni e dei movimenti della scuola, delle forze politiche democratiche, delle OO.SS. per definire una comune linea di azione per bloccare i tagli agli organici ed avviare un confronto per un’azione politica unitaria in difesa e per il rilancio della scuola statale.L’incontro è previsto per oggi giovedì 25 giugno alle ore 17 a ROMA in piazza Sonnino 13 messa a disposizione dal CIDI impegnato nella stessa battagliaIl materiale informativo ( in particolare le ordinanze del TAR Lazio ) è reperibile nel sito di Scuola e Costituzione oppure può essere richiesto direttamente al Comitato di Firenze ( comfirenze@inwind.it) Leggi tutto...

lunedì 22 giugno 2009

Insegnante in scadenza

di Maestra Viviana
Tra dieci giorni si conclude il mio rapporto di lavoro? Come mi si sento? Un po’ come il latte: in scadenza! A settembre, il 30 giugno sembrava una data davvero lontana, adesso è troppo vicina. In questi ultimi giorni di impegni scolastici ho ripercorso il lavoro svolto attraverso la stesura della relazione finale che solitamente l’insegnante inserisce nel registro personale. Ho scritto la mia bella relazione, ma evidentemente non mi basta, non mi soddisfa. In una fredda relazione non possono passare i sorrisi dei bambini, i loro successi o insuccessi quotidiani, il mio entusiasmo nell’osservare che ogni giorno imparano qualcosa in più. La burocrazia sembra spazzare, in un sol colpo, la parte più pura e magica del lavoro d’insegnante: l’umanità, intesa nel senso etimologico di humanitas, dote di straordinario valore su cui si fonda la professione del docente. Nel concetto di humanitas passa tutto ciò che solitamente non rientra nello strettamente didattico: le emozioni, i sentimenti, le aspettative, i progetti, le relazioni, i messaggi non verbali. Un vero insegnante osserva anche e soprattutto questo. Alla fine, prova a spiegarlo in un breve giudizio, ovviamente non esaustivo della persona e della personalità dell’alunno, dei suoi livelli di partenza e maturazione e delle sue conquiste, non solo relative agli apprendimenti, ma anche alle altre sfere della sua vita. Un anno fatto di quotidianità e di momenti condivisi ha permesso di costruire con i bambini un rapporto solido fatto di fiducia, in cui l’insegnante diventa per i piccoli un punto di riferimento naturale dopo i genitori. Quante volte, per sbaglio, mi sono sentita chiamare mamma dai miei alunni…un bel segnale, a dimostrazione del clima di estrema serenità entro cui si è sviluppata l’azione didattica.Insegnanti, genitori poco importa, per i bambini si stabilisce un legame così forte da comprendere, prima degli adulti, che il progetto educativo si realizza in un’atmosfera di sinergia e condivisione scuola-famiglia. Belle parole… sembrano proprio quelle di un’insegnante che ama il suo lavoro e che crede in quel che fa e in quel che dice. Peccato si tratti di un’insegnante in scadenza, mentre molti colleghi, a lunga conservazione e non, badano poco alla teoria e sognano molto una pratica sbrigativa, fatta di copia e incolla e fotocopie, di quaderni conservati e lezioni riciclate, poco aggiornamento perché invecchiati nelle loro convinzioni! Mentre scrivo l’incubo ritorna: tra dieci giorni sarò disoccupata e mi chiedo perché? Non ho forse fatto il mio dovere come i colleghi di ruolo? Dov’è che ho sbagliato? Ho fatto un solo giorno di assenza in tutto l’anno scolastico, ma sento parlare di fannulloni. Qualcuno, invece, parla di meritocrazia… è chiaro che non sa quel che dice! Compilo la richiesta da presentare alla mia scuola per la compilazione del modello DS22, per chi non la sapesse è il modello da presentare all’INPS per chiedere l’indennità di disoccupazione ordinaria e c’è profonda umiliazione in questo. L’idea di non percepire lo stipendio senza sapere quando, dove e chissà se si verrà riassunti, dà la percezione di quanto, noi insegnanti in scadenza, siamo poco tutelati e, ahimé, l’unico paragone che riesco a fare è, purtroppo sempre lo stesso: tra me e un kleenex!Magari a settembre saprò inventarmi qualcosa, cambierò proprio professione in nome di una flessibilità ad uso e consumo dei datori di lavoro, ma poco importa. I bambini, invece, cosa penseranno nel non rivedermi a settembre? Che li ho traditi? Avevano riposto fiducia in me e nel mio metodo e adesso cosa penseranno della scuola?Che credibilità daranno ad una scuola dove gli insegnanti vanno e vengono, insegnano di tutto un po’ e hanno sempre meno voglia di ascoltarli? Non trovo risposte e purtroppo vedo che il Ministro neanche prende in esame domande del genere e prosegue la sua scellerata politica scolastica in grado solo di tagliare risorse alla già povera e fatiscente scuola italiana, salvo poi rimescolare i dati Ocse a proprio gusto. Non si può dirigere la scuola senza conoscerla dall’interno, senza ascoltare la voce di chi la vive ogni giorno, senza calarsi nei problemi e nel territorio. E’ tempo di riordinare il mio armadio e lasciare il posto a chi verrà dopo di me. Ritrovo carte, fogli, disegni di bambini, lì c’è scritto “Maestra ti voglio bene” e due figure si danno la mano con un cuore, là, ritrovo un fiore fatto di carta e una dedica scritta in un corsivo tremolante. Raccolgo le mie ultime carte e i miei libri colorati ripensando con amarezza: anch’io vi voglio bene! Maestra Viviana Leggi tutto...

venerdì 19 giugno 2009

Come manipolare i dati OCSE sulla scuola

di Osvaldo Roman
Strana conferenza stampa quella convocata mercoledì 17 giugno 2009 presso la Sala della Comunicazione al MIUR, a cura dell’Associazione TREELLE e del Settore Educazione dell’OCSE in cui vengono presentate le indagini “Talis 2008” e “Economy Survey of Iataly”.L'indagine TALIS 2008 - Indagine Internazionale sull'Insegnamento e l'Apprendimento (Teaching And Learning International Survey - TALIS) è la prima del progetto TALIS promosso dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico(OCSE). L'Italia partecipa all'edizione 2008 di TALIS, ìl nuovo progetto promosso dall'OCSE per elaborare indicatori internazionali sugli insegnanti, le pratiche di insegnamento e l'apprendimento. Durante la conferenza stampa è accaduto un fatto assai singolare, da Repubblica delle banane, e cioè il ritiro ai giornalisti presenti della cartellina distribuita e contenente le sintesi dei due rapporti. Il motivo si è capito nel pomeriggio: nel comunicato MIUR si descrivono solo i dati del rapporto economico che ripetono la descrizione di vecchie analisi probabilmente commissionate (che cosa c’entra al riguardo l’Associazione TREELLE?) per sostenere la sciagurata politica scolastica di questo governo. Fra l’altro il dato pubblicato nel comunicato stampa MIUR sul rapporto insegnanti per 100 studenti è CHIARAMENTE FALSIFICATO essendo 9,1 in Italia rispetto al 7,5 della media OCSE e non già come si sostiene 9,6 rispetto ad un dato medio OCSE di 6,5. Che poi nella vulgata propagandistica diventa un 50% in più della media europea!Del rapporto Talis per la cui presentazione erano stati impegnati autorevoli esponenti di tale organizzazione non vi è traccia né nelle parole pronunciate dal Ministro la mattina di fronte ai giornalisti né poi nel comunicato stampa ministeriale e nella conseguente informazione riportata sulla stampa di oggi.I rapporti Ocse vanno sempre letti con attenzione capendo il valore delle comparazioni. Il ministro Gelmini non lo fa neppure questa volta perché ritiene demagogicamente che i dati forniti dall’Ocse diano ragione alla politica di questo governo, ignorando le secche in cui si trova il suo impegno di demolizione della scuola Pubblica. Esso è attualmente privo ogni validità giuridica,in quanto da molti mesi i Regolamenti approvati definitivamente non compaiono sulla G.U. evidentemente in attesa della decisioni della Corte Costituzionale sui ricorsi delle Regioni.Invece che continuare nello stucchevole giochetto di comparare numeri di docenti e relative spese non comparabili, ad es. i docenti di religione cattolica e quelli di sostegno non sono presenti in altri paesi nel Bilancio dell’istruzione, la Gelmini e il governo si dovrebbero preoccupare dei dati sulla disoccupazione che per l’Italia, non essendo stati forniti dati più recenti, si attestano nel dicembre 2008 al 6,9%.A questi disoccupati, a partire dal prossimo mese di settembre, se la Corte Costituzionale non spazzerà via tutta la fasulla delegificazione prodotta dal governo,si aggiungeranno quelli derivanti dal taglio (la chiama riforma!) dei 133 mila posti di docenti di dirigenti e di ATA.Di questo di gesto di assoluta scorrettezza ci si dovrebbe scusare con l’OCSE per la grave strumentalizzazione a cui è stato sottoposto il lavoro dei suoi rappresentanti. Per rimediare si può cominciare a leggere studiare la sintesi del rapporto TALIS che di seguito riporto. Leggi tutto...